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Cosa prevede la riforma della legittima difesa

La legittima difesa potrebbe diventare legge molto presto: manca solo l'approvazione del Senato.

La nuova legittima difesa prevede l’inasprimento delle pene per furto e rapina e la difesa privata “sempre legittima”. Il testo ha ottenuto l’approvazione alla Camera dei Deputati.

La riforma prevede pene più severe per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio: la difesa privata sarà sempre legittima in caso di “grave turbamento”.

Andiamo a vedere nel dettaglio le misure introdotte dal Ministro Salvini, articolo per articolo. La riforma della disciplina della legittima difesa è una delle battaglie storiche della Lega e questa volta sembra che nulla possa ostacolarne l’approvazione definitiva, per la quale si aspetta la votazione in Senato.

Per il momento la Camera ha approvato i primi 6 articoli:

* l’articolo 1 dispone che la difesa in casa propria è sempre legittima;

* l’articolo 2 introduce il concetto di “grave turbamento” tra le cause di non punibilità;

* l’articolo 3 modifica la disciplina sulla sospensione condizionale della pena: in caso di sentenza di condanna la sospensione condizionale è concessa solo dietro integrale pagamento del risarcimento danni alla vittima;

* l’articolo 4 dispone l’aumento della pena per il delitto di violazione di domicilio: la detenzione da 1 a 4 anni diventa da 2 a 6 anni;

* l’articolo 5 e articolo 6 prevedono l’inasprimento delle pene per i delitti di furto in abitazione e rapina, con la detenzione massima rispettivamente fino a 6 e 7 anni.

Secondo l’articolo 1 del disegno di legge presentato dalla Lega, nel caso in cui una persona presente legittimamente nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora utilizzi un’arma (che deve essere legittimamente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, dal “pericolo di un’aggressione”, la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa è sempre riconosciuta.

Ricapitolando, non è necessario che ci sia un’aggressione per potersi difendere, basta che sussista il pericolo o la minaccia di aggressione. Ad esempio, non per forza un ladro deve puntarvi la pistola addosso per potervi difendere, è sufficiente che questo affermi semplicemente di “essere armato” e di essere pronto ad utilizzare l’arma. È l’articolo 2 del disegno di legge però ad essere il punto centrale dell’intera riforma della legittima difesa. Questo, infatti, va a modificare l’articolo 55 del Codice Penale, che oggi recita:

Quando, nel commettere alcuni dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

L’articolo 2 del disegno di legge sulla legittima difesa andrà a modificare quanto appena detto, escludendo la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52 del Codice Penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo (per eccesso di legittima difesa) dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento.

MASSIMILIANO CUOMO

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